Legge Regione Umbria 23 gennaio 1997, n. 3

Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali

B.U. del 29.1.1997, n. 6






T
itolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge detta norme per la programmazione l'organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi sociali, per il riordino delle funzioni socio-assistenziali dei soggetti pubblici che ne sono titolari, nonché per la loro integrazione con il sistema dei servizi sanitari e dei servizi educativi, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Definisce altresì gli indirizzi per la riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale, per l'affermazione dei diritti sociali di cittadinanza e della responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale.

 

Art. 2 (Finalità e principi)

1. Il sistema di protezione sociale è finalizzato a realizzare una rete di opportunità e di garanzie orientate allo sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, all'esercizio di una cittadinanza attiva.

2. L'ordinamento dei servizi sociali si informa, in via prioritaria, ai seguenti principi:

a) universalità dagli interventi diretti alla generalità della popolazione;

b) centralità dell'azione promozionale volta a sviluppare l'autonomia sociale dei singoli e della comunità;

c) valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo a la cura della persona;

d) sviluppo delle reti comunicative, quale fattore di integrazione e di autogoverno dei soggetti;

e) valorizzazione delle risorse solidali e di autorganizzazione della società nella varietà delle sue libere articolazioni in un contesto di regole universali definite dal soggetto pubblico.

 

Art. 3 (Funzioni sociali)

1. La presente legge disciplina:

a) le funzioni amministrative relative al settore organico dei servizi-sociali spettanti al Comune, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale secondo le rispettive competenze;

b) le funzioni relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi trasferite al Comune ai sensi del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616;

e) ogni altra funzione sociale attribuita o delegata al Comune con legge dello Stato o della Regione;

d) le funzioni assistenziali spettanti alle Province ai sensi dell'art. 5 delle legge 18 marzo 1993, n. 67.

 

Art. 4 (Destinatari)

1. Sono destinatari delle prestazioni sociali le cittadine e i cittadini italiani e stranieri, gli apolidi e i rifugiati residenti in Umbria. Le prestazioni sociali si estendono altresì alle persone occasionalmente o temporaneamente in Umbria allorché si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentire l'intervento da parte dei servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa vigente.

 

Art. 5 (Diritti sociali di cittadinanza)

1. Gli interventi sociali garantiscono:

a) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

b) il rispetto della dignità della persona con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;

c) il diritto ad una maternità e paternità consapevole e l'affermazione dei diritti e del benessere del nascituro;

d) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;

e) la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili nell'ambito del sistema dei servizi;

f) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni.

 

Titolo III

Qualita' sociale

 

Art. 6 (Azioni positive per la qualità)

1. Gli Enti locali promuovono azioni positive, a carattere socio-educativo-culturale, per ricostruire e sviluppare i legami di condivisione e di appartenenza alla comunità Tali azioni sono dirette:

a) a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e la vita quotidiana anche favorendo lo sviluppo di armoniche relazioni fra le generazioni;

b) a migliorare la qualità dei contesti urbani e dell'ambiente, la cultura od il tempo libero delle persone e delle famiglie;

c) a ridurre le situazioni di rischio sociale con particolare riferimento ai bambini e alla donna, agli adolescenti e ai giovani.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante l'integrazione progettuale delle risorse formali e informali nonché con programmi intersettoriali diretti alle aree sociali specifiche: infanzia età evolutiva, famiglie e donne, giovani, popolazione anziana.

 

Art. 7 (Attività sociali di promozione)

1. Gli Enti locali, anche con l'apporto delle organizzazioni di utilità sociale di cui all'art. 32, incentivano le attività sociali di promozione. Tali attività comprendono, fra l'altro, i servizi di comunicazione, di mutualità e di prossimità.

 

Art. 8 (Servizi di comunicazione)

1. I servizi di comunicazione assolvono ad una funzione dl informazione, conoscenza e sostegno sociale diretta a far acquisire ai singoli soggetti consapevolezza, autonomia e responsabilità per l'esercizio dei diritti di cittadinanza.

 

Art. 9 (Servizi di mutualità)

1. I servizi di mutualità favoriscono lo scambio di prestazioni e di tempo fra persone e gruppi sociali che intendono autorganizzarsi per la realizzazione di determinati servizi.

2. I Comuni, al fine di sostenere le reti di mutualità fra i cittadini, singoli o associati, possono promuovere la costituzione di Centri di riferimento con il compito di raccogliere e gestire le disponibilità dirette ad impieghi sociali.

 

Art. 10 (Servizi di prossimità)

1. I servizi di prossimità sono forniti a livello locale alle famiglie e ai nuclei di convivenza e sono orientati alle nuove esigenze derivanti dalla trasformazione delle strutture demografiche, familiari e dei modi di vita. I servizi si articolano in tre aree:

a) sevizi alle persone anziane attinenti a bisogni di cura e di socializzazione

b) servizi di supporto alle famiglie, atti a semplificare la vita quotidiana della famiglia nello svolgimento di propri compiti e attività;

c) servizi a struttura comunitaria, rivolti a bisogni sociali collettivi e riferiti all'intero ciclo di vita

2. I servizi di prossimità possono essere realizzati con il coinvolgimento attivo dei soggetti sociali.

 

Art. 11 (Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva, quale strumento conoscitivo per la programmazione e il coordinamento delle politiche per l'infanzia. Esso svolge, mediante le strutture della Giunta regionale, i seguenti compiti:

a) attività di documentazione studio, ricerca sulla condizione di vita dell'infanzia, delle donne e delle famiglie, a supporto dell'Osservatorio di cui all'art. 37 e delle attività di programmazione dei soggetti pubblici;

b) elaborazione di linee di indirizzo e di intervento in relazione ai diritti, ai bisogni e ai doveri dell'età evolutiva, alla promozione del benessere dell'infanzia, alla responsabilità degli adulti nonché alla definizione di piani intersettoriali di azione per l'infanzia;

c) promozione di forme di partecipazione delle bambine e dei bambini alla progettazione di spazi ed interventi che li riguardano;

d) monitoraggio della qualità degli interventi e dei servizi per l'infanzia e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia.

2. La Giunta regionale promuove, mediante l'attività del Centro, raccordi interistituzionali per il coordinamento delle attività rivolte all'infanzia, attraverso forme di partecipazione, accordi di programma, rapporti convenzionali con i Comuni, le Province e gli altri soggetti pubblici e privati.

 

Art. 12 (Servizi per la maternità e paternità responsabile)

1. La Regione individua con il piano sociale i servizi rivolti alla tutela sociale della maternità e alla promozione di una paternità responsabile anche con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che limitano il diritto alla procreazione libera e consapevole. Tali servizi si integrano con quelli previsti dal piano sanitario regionale.

 

Titolo III

Interventi sociali

 

Art. 13 (Interventi socio assistenziali)

1. Gli interventi socio-assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone, famiglie e aree sociali svantaggiate, mediante azioni di supporto integrative ovvero sostitutive di funzioni proprie della rete sociale primaria

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dai soggetti titolari sulla base di una analisi integrata dei bisogni e delle problematiche presenti nell'ambito familiare e nel contesto di riferimento.

3. Gli interventi socio-assistenziali in particolare comprendono: i servizi domiciliari, gli interventi di sostegno economico, i servizi per l'alloggio, i servizi semi-residenziali e residenziali, gli interventi di accoglienza e sostegno sociale e la tutela sociale dei minori.

 

Art. 14 (Servizi domiciliari)

1. I servizi domiciliari si configurano come un insieme coordinato di attività socio-assistenziali e socio-educative, rese al domicilio di parsone di qualsiasi età, che vivono una condizione di dipendenza e di famiglie o nuclei di convivenza con soggetti non autosufficienti, a sostegno delle competenze genitoriali e degli impegni di cura quotidiani.

2. Le prestazioni sanitarie, erogate in forma integrata con quelle socio-assistenziali-educative, sono assicurate dal Servizio sanitario regionale tramite i propri presidi.

 

Art. 15 (Interventi di sostegno economico)

1. Gli interventi di sostegno economico sono diretti a persone, famiglie e nuclei dl convivenza sprovvisti delle risorse necessarie a soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana e comprendono:

a) contributi economici continuativi;

b) contributi una tantum per situazioni di emergenza individuale o familiare.

2. Possono essere previste piccole anticipazioni a titolo di prestito senza interessi, attraverso apposite convenzioni con istituti di credito e sulla base di piani di restituzione concordati, in favore di famiglie con figli e di persone sole o con figli, in gravi e temporanee difficoltà finanziarie.

3. I Comuni disciplinano con apposito regolamento gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito dei criteri definiti dal piano sociale regionale.

 

OMISSIS

 

Art. 17 (Servizi semiresidenziali e residenziali)

1. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali, parzialmente tutelari e di promozione, dirette a gruppi di persone, per più ore al giorno e per più giorni alla settimana Tali servizi in relazione ai caratteri dell'utenza, possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare, essere luogo di cura della persona, di socializzazione e di promozione culturale.

2. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante gli altri interventi di cui alla presente legge. Vengono dl norma privilegiati servizi residenziali a struttura familiare e comunitaria per consentire relazioni sociali personalizzate e condivisione delle condizioni di vita.

 

Art. 18 (Accoglienza e sostegno sociale)

1. Per i soggetti in condizioni di dipendenza, soli o in famiglia, può essere prevista, a sostegno o ad integrazione delle funzioni assolte dalla rete familiare, l'ospitalità diurna e temporanea, presso famiglie di appoggio o singole persone con il consenso degli interessati e nell'ambito di un continuo rapporto con i servizi sociali.

2. In favore delle famiglie o singole persone che accolgano colgano i soggetti di cui al comma 1 può essere corrisposto un assegno di cura nell'ambito di criteri stabiliti dal piano sociale regionale.

 

Art. 19 (Emergenza assistenziale)

1. L'emergenza assistenziale si propone di offrire sostegno domiciliare e immediata accoglienza alle persone che per qualsiasi motivo ne abbiano necessità mediante la disponibilità dl strutture e risorse di tipo residenziale. In particolare tali interventi sono rivolti:

a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;

b) agli adulti, minori e genitori in situazioni di grave difficoltà sociale;

e) alle donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti, violenza ed abuso sessuale.

 

Art. 20 (Tutela sociale dei minori)

1. I Comuni provvedono agli interventi di tutela sociale in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a norma delle leggi vigenti per inidoneità temporanea della famiglia e per situazioni di abbandono materiale e morale,

2. I Comuni adottano piani socio-educativi-assistenziali, in collaborazione con i servizi minorili del Ministero dl grazia e giustizia, in attuazione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448;

3. I Comuni promuovono:

a) le attività sociali connesse all'istituto dell'affidamento di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) le attività sociali dl prevenzione dirette a minori, adolescenti e giovani, ai sensi della legge 19 luglio 1991, n. 216 e del D.P.R. 9 ottobre 199O, n. 309, in collaborazione con i servizi sanitari ed educativi.

4. I Comuni, singoli o associati, possono costituire Uffici di protezione dei minori attivi sul territorio e spazi aperti al servizio di tutti i cittadini, in particolare per le problematiche giovanili.

 

Titolo IV

Discipline normative concorrenti

 

Art. 21 (Servizi per la prima infanzia)

1. Le tipologie e le caratteristiche qualitative dei servizi per la prima infanzia sono definiti sulla base della L.R. 2 giugno 1987, n. 30.

 

Art. 22 (Tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri)

1. La tutela dei minori che usufruiscono dei servizi erogati dalle Aziende sanitarie regionali è garantita nei modi previsti dagli artt. 9 e 10 della L.R. 20 maggio 1987, n. 27.

 

OMISSIS

 

Art. 24 (Interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili)

1. Il piano sociale regionale indica gli obiettivi prioritari tra quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104. Individua inoltre i principali fattori di integrazione, in particolare nei seguenti ambiti:

a) l'inserimento scolastico e la formazione;

b) l'inserimento lavorativo;

c) la mobilità, come possibilità di muoversi liberamente sul territorio.

2. La Giunta regionale ripartisce fra i Comuni con le modalità previste dall'art. 46 i fondi per l'integrazione degli interventi regionali in favore dei disabili.

3. I Comuni provvedono ad attivare e coordinare le risorse sociali ed economiche presenti nel territorio per la realizzazione degli interventi diretti all'inserimento e al reinserimento sociale dei soggetti disabili.

 

Art. 25 (Inserimento lavorativo)

1. Gli Enti gestori possono istituire appositi servizi con l'obiettivo di promuovere e favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tali servizi, d'intesa con quelli che erogano prestazioni terapeutiche, assistenziali, educative e formative, elaborano e predispongono attraverso specifici strumenti di mediazione progetti individuali finalizzati all'inserimento lavorativo.

2. La Regione al fine di sostenere le attività di tali servizi, promuove il raccordo tra i soggetti istituzionali e sociali interessati ed attiva proprie iniziative nell'ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

3. I Comuni che intendono affidare servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ne definiscono le quote in sede di approvazione dei bilanci.

 

Art. 26 (Azioni positive in favore degli immigrati extracomunitari)

1. Per specifiche azioni positive in favore degli immigrati extracomunitari si rinvia alla L.R. 10 aprile 1990, n. 18 e successive modificazioni, ed alla normativa statale in materia.

 

Art. 27 (Azioni positive in favore dei nomadi)

Per specifiche azioni positive in favore dei nomadi si rinvia alla L.R. 27 aprile 1990, n. 32.

 

OMISSIS

 

Art. 31 (Attribuzione funzionale alle Unità sanitarie locali delle attività sociali a rilievo sanitario)

1. Sono considerate attività sociali a rilievo sanitario quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi di natura sociale, educativa, assistenziale atte a rimuovere o ridurre le condizioni di dipendenza derivate da stati patologici o prepatologici a rischio o da menomazione permanente sia fisica che psichica quali:

omissis

e) assistenza psico-sociale alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva.

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Art. 32 (Organizzazioni di utilità sociale)

1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale e del volontariato, nonché la rilevanza sociale ed economica dell'azione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private aventi fine solidaristico nella produzione di servizi e prestazioni sociali alla collettività, promuovendo la costruzione di un sistema di responsabilità condivise fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, compreso il sistema delle famiglie.

2. Le organizzazioni, di cui al comma 1, concorrono alla realizzazione degli obiettivi e alla gestione delle attività sociali purché gli atti costitutivi o gli statuti prevedano espressamente:

a) lo svolgimento, come oggetto prevalente di attività, di utilità sociale rivolte alla collettività nei settori dell'assistenza, beneficenza, cooperazione allo sviluppo, istruzione, sanità, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, sport;

b) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione a scopi istituzionali e il divieto di cedere beni o di prestare servizi anche diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli a soci e a quanti operano per l'organizzazione o ne fanno parte;

c) la democraticità della vita interna nonché la volontarietà delle adesioni, ad esclusione delle fondazioni e degli istituti di ispirazione religiosa, la pubblicità degli atti e dei registri.

3. I comuni favoriscono le attività, delle organizzazioni di utilità sociale mettendo a disposizione risorse strumentali e di servizio.

OMISSIS