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Legge 28 agosto
1997, n. 285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997
Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1. É istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale,
regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piú
confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione
dei princípi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo é riservata al
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio
Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della
popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presídi residenziali socio-assistenziali in base
all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come
accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia
di povertà cosí come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come
accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero
dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto
con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro
per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le
Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle
riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa di lire 117 miliardi
per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento)
1. Le regioni, nell'ambito
della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli
ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni
commissariati ai sensi dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine
di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di
tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter
ritoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25
e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al
comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati
agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile,
approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio,
articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano
economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la
partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella
definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle
regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa
delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1
ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle
disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta
giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento
delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali
di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per
l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani
di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di
cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
Art. 3.
(Finalità dei progetti)
1. Sono ammessi al
finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le
seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione
genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure
alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto
conto altresí della condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima
infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche
nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il
miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei
minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per
la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di
genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o
affidatarie che abbiano al loro interno uno o piú minori con handicap al fine di
migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di
emarginazione e di istituzionalizzazione.
Art. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e
della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti
educativo-assistenziali)
1. Le finalità dei progetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in
particolare, attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno
inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e
paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla
maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di
realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di
rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per
interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla
frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di
handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità
educativo-riabilitative;
f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi
previsti dall'articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresí accedere i padri
detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a
prestare assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli
minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di
accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di
sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al
fine del superamento delle difficoltà relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed
ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante
progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani
socio-sanitari regionali.
Art. 5.
(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)
1. Le finalità dei progetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in
particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione
sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori,
familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati
secondo criteri di flessibilità;
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da
diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore,
privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti
dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati
dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.
Art. 6.
(Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero)
1. Le finalità dei progetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in
particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere
e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale
e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi
rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di
socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e
familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi
con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche
nell'ambito dell'at tuazione del regolamento recante la disciplina delle
iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni
scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567.
Art. 7.
(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. Le finalità dei progetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in
particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali,
rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi
ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti
degli addetti a servizi di pubblica utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti
alla vita della comunità locale, anche amministrativa.
Art. 8.
(Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico)
1. Il Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di
informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto
tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il
Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore
dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani
territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresí, per la
realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite
dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria
tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività
di consulenza e di assistenza tecnica, puó avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di
funzionamento per l'attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3
miliardi a decorrere dal 1997.
Art. 9.
(Valutazione dell'efficacia della spesa)
1. Entro il 30 giugno di
ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di
attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia,
sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle
misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel
rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile
delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione
degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per
la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente
legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a
definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno
e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di
cui all'articolo 2.
Art. 10.
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il 30 settembre di
ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle
relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.
Art. 11.
(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali
sull'infanzia)
1. Il Ministro per la
solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la
Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal
Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della
Conferenza dei presi denti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti
dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui
all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e
all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno
del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata
sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della
famiglia, della scuola e, in genere, della società.
Art. 12.
(Rifinanziamento della legge 19
luglio 1991, n. 216)
1. Per il rifinanziamento
del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come
modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata la spesa di
lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n.
216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i
finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del
1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero
dell'interno.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120
miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di
pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere
utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi
cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |