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Commissione
parlamentare per l'infanzia
Legge 27 maggio 1991, n.
176
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo
New York 20 novembre 1989
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'Art. 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'Art. 49 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE
NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
Preambolo
Gli Stati parti alla
presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti
sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la
loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della
persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare
migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno
proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di
tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni
Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza
particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale
per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei
fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter
svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della
sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità,
di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad
avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli
ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito
di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al
fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti
del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata
dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in
particolare all'Art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle
Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si
preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale
necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione
legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati
soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di
collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle
regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia
minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne
e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una
particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori
culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del
fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei
paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Art. 1
Ai sensi della presente
Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a
diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della
legislazione applicabile.
Art. 2
1. Gli Stati parti si
impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a
garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza
distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o
dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica
o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro
nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il
fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate
o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi
familiari.
Art. 3
1. In tutte le decisioni
relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le
cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei
suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua
responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti
legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi
e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro
protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in
particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il
numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato
controllo.
Art. 4
Gli Stati parti si impegnano
ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari
per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di
diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i
limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della
cooperazione internazionale.
Art. 5
Gli Stati parti rispettano
la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei
membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi
locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di
dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono
riconosciuti dalla presente Convenzione.
Art. 6
1. Gli Stati parti
riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza
e lo sviluppo del fanciullo.
Art. 7
1. Il fanciullo è registrato
immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad
acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi
genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità
con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro
dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi
in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Art. 8
1. Gli Stati parti si
impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua
identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata
assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più
rapidamente possibile.
Art. 9
1. Gli Stati parti vigilano
affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà
a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa
separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione
in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio
quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo oppure se vivano
separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del
fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di
far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i
genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e
contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario
all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato
Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte
(compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la
detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato
parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a
un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo
dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali
informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati
parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di
per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Art. 10
1. In conformità con
l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9,
ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare
in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà
considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti
vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a
intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi
genitori, salvo circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù
del paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare
ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere
regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai
fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui,
compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 11
1. Gli Stati parti adottano
provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli
all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali
o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Art. 12
1. Gli Stati parti
garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del
fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua
età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera
compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Art. 13
1. Il fanciullo ha diritto
alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare,
di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni
altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle
limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche.
Art. 14
1.Gli Stati parti rispettano
il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del
caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del
summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue
capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere
soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini
del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e
della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
Art. 15
1. Gli Stati parti
riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà
di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse
della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per
tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Art. 16
1. Nessun fanciullo sarà
oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti
illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze
o tali affronti.
Art. 17
Gli Stati parti riconoscono
l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il
fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti
nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo
benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A
tal fine, gli Stati parti:
a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una
utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'Art.
29;
b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di
scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da
varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze
linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo
benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Art. 18
1. Gli Stati parti faranno
del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale
entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda
l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di
allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai
genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati
principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai
tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare
il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli
istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti
necessari.
Art. 19
1. Gli Stati parti adottano
ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il
fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o
mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento,
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o
all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali),
oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità,
procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire
l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché
per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto
dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi
di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere,
se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Art. 20
1. Ogni fanciullo il quale è
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che
non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in
conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo
dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o
in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia.
Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto
della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché
della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Art. 21
Gli Stati parti che
ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del
fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle
Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le
procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al
caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della
situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori
legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro
consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri
necessari;
b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come
un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo
non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere
allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il
beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione
all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto
materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese
bilaterali o multilateralerali a seconda dei casi, e si sforzano in questo
contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano
effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
Art. 22
1. Gli Stati parti adottano
misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di
rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle
procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare
della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e
dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a
tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che
si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di
ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare
sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati
nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro
fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente
familiare per qualunque motivo.
Art. 23
1. Gli Stati parti
riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono
condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro
dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva
partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di
beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione
delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli
handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la
custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione
dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto
fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni
qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro
genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in
modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla
educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla
preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di
questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione
sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo
scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e
del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione
e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista
di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e
di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto
in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Art. 24
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute
possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso
a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del
summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento
per:
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie
necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie
primarie;
c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche
agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua
potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente
naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i
minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui
vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente
e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro
di mettere in pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e
l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
1. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
2. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del
diritto riconosciuto nel presente Art.. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Art. 25
Gli Stati parti riconoscono
al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere
cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una
verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla
sua collocazione.
Art. 26
1. Gli Stati parti
riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale,
compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire
una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione
nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione
delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo
mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda
di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Art. 27
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo
la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro
possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo
sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori
e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e
offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il
mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi
una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o
all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha
una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato
diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad
accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione
di ogni altra intesa appropriata.
Art. 28
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine
di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base
all'uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia
generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e
adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale
siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la
disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del
fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel
settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare
l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si
tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Art. 29
1. Gli Stati parti
convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle
sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro
potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e
delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,
nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in
maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di
dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al
paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l'educazione impartita in
tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Art. 30
Negli Stati in cui esistono
minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona,
un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere
privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di
praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli
altri membri del suo gruppo.
Art. 31
1. Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al
gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente
alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano
l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di
divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Art. 32
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento
economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia
suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua
salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per garantire l'applicazione del presente Art.. A tal fine, e in
considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti
internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle
condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione
effettiva del presente Art..
Art. 33
Gli Stati parti adottano
ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali
pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il
traffico illecito di queste sostanze.
Art. 34
Gli Stati parti si impegnano
a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di
violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata
misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività
sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di
materiale a carattere pornografico.
Art. 35
Gli Stati parti adottano
ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e
sotto qualsiasi forma.
Art. 36
Gli Stati parti proteggono
il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo
benessere in ogni suo aspetto.
Art. 37
Gli Stati parti vigilano
affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di
età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere
effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima
risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle
esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di
libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non
farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere
in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne
che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a
un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o
altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita
sia adottata in materia.
Art. 38
1. Gli Stati parti si
impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione
si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare
che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino
direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni
persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone
aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si
sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato,
gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i
fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di
protezione.
Art. 39
Gli Stati parti adottano
ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il
reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale
recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la
salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Art. 40
1. Gli Stati parti
riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di
reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della
dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della
necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere
un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole
di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla
legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno
diritto alle seguenti garanzie:
I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente stabilita;
II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso,
tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di
lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza
appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza
giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento
equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza
appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno
che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a
causa in particolare della sua età o della sua situazione;
IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di
interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere
contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi
un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e
imparziale, in conformità con la legge;
VI) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non
parla la lingua utilizzata;
VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della
procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure,
la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai
fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato,
e in particolar modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli
non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per
trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo
tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo
le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata,
il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di
assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e
proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Art. 41
Nessuna delle disposizioni
della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione
dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Art. 42
Gli Stati parti si impegnano
a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente
Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Art. 43
1. Al fine di esaminare i
progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi
contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti
del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una
competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi
membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone
designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra
i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni
ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per
iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due
mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati
in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno
designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,
convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà
rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato
sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza
assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se
la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella
prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque
membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente
dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per
qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue
funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua
candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio
resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva
dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della
Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata
delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione
degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione
dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo
necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente
Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono,
con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall'Assemblea Generale.
Art. 44
1. Gli Stati parti si
impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi
avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente Art. debbono se del caso
indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere
agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì
contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione
dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale
completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno
successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente
Art. - le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare
relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il
Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta
diffusione nei loro paesi.
Art. 45
Al fine di promuovere
l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione
internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e
altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame
dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano
nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro
organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati
sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi
mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli
rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito
delle loro attività.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri
Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di
consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal
senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato
concernenti tale richiesta o indicazione;
c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario
Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche
attinenti ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle
informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a
ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a
eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Art. 46
La presente Convenzione è
aperta alla firma di tutti gli Stati.
Art. 47
La presente Convenzione è
soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 48
La presente Convenzione
rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno
depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni
Unite.
Art. 49
1. La presente Convenzione
entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso
il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi
aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da
parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 50
1. Ogni Stato parte può
proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi
la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se
siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle
proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data
di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore
di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli
auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da
una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è
sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1
del presente Art. entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli
Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati
dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti
precedenti da essi accettati.
Art. 51
1. Il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati
il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della
ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della
presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne
informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è
ricevuta dal Segretario Generale.
Art. 52
Ogni Stato parte può
denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario
Generale.
Art. 53
Il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della
presente Convenzione.
Art. 54
L'originale della
presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese,
russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |