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Legge 23
dicembre 1997, n. 451
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997
Art. 1.
Commissione parlamentare per l'infanzia
1. E' istituita la
Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo
sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione
relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati,
rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun
gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due
segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle
attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di
questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati
della propria attivita' e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui
limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione vigente, in
particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed
in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991,
n. 176.
6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza
della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la
Commissione, determina le modalita' di svolgimento della giornata, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2.
Osservatorio nazionale per l'infanzia
1. E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la
solidarieta' sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta'
evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione
e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con
l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di
rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano
individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da esso
previsti nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni
svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui all'articolo 1, che si
esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n.
13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la solidarieta' sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione
alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione e'
adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione
dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata
Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base
di uno schema predisposto dall'Osservatorio.
Art. 3.
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
1. L'Osservatorio di cui
all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati
che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e
dell'adolescenza. 2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione
europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati
statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la
mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato
sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate
all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai
soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi
determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione,
anche non direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della
relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi
5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono
sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la
elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei
soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel
periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche,
collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di
infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo
sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le
pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo'
intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei
ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per
l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23
settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.
Art. 4.
Organizzazione
1. All'organizzazione
dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si
provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche
rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative
sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella
promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe
finalita', compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9 della legge 23
dicembre 1993, n. 559.
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di
adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le
amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano,
prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di
elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti
tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica
dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel
settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e
le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. All'onere per il
funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui
all'articolo 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998
e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine di sostenere l'avvio delle attivita' previste dall'articolo 4, comma
3, e' corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il
triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per
ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute. |