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Commissione
parlamentare per l'infanzia
Legge 19 luglio 1991, n. 216
(1)
Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio
di coinvolgimento in attività criminose (1/circ)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23
luglio 1991, n. 171.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 aprile 1998, n.
61/98;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 gennaio 1996, n. 70494/3.Div; Circ.
28 gennaio 1997, n.6701/3; Circ. 6 febbraio 1998, n. 3863; Circ. 27 gennaio
1999, n. 1932;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 ottobre 1998, n. 423;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 29 gennaio 1996, n. 62/MR.32;
Circ. 28 gennaio 1997, n. 1/97; Circ. 5 febbraio 1998, n. 2; Circ. 4 marzo 1998,
n. 7/98; Circ. 21 gennaio 1999, n. 2.
1. 1. Al fine
di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene
iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e
la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le
condizioni di disagio mediante:
a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso
necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;
b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il
reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di
rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei
quartieri a rischio;
d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti
autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica
istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati
all'attività istituzionale o nel periodo estivo.
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal
tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice
civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle
istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza.
2.
1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad
enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà
sociale che operino senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche
finalità di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo
della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di
cui all'articolo 3.
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione
delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per
territorio ha espresso il parere.
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative
di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una
relazione sull'attività svolta alla commissione di cui al comma 5.
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane,
previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e
sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5,
possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti
determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la
presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i
funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione è
composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da
tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva
designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti
delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta
riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel
termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta (1/a).
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei
contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite
della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno
(1/b).
(1/a) La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36 (Gazz.
Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato
e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro
dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno
a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali.
(1/b) L'art. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 luglio 1994,
n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha fissato il termine di cui al
presente articolo, per l'anno 1994, al 30 settembre.
2-bis.
1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione
verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e
attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.
2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono
integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un
rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonché da un rappresentante delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In
caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove
vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso
delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo
di cui all'articolo 3, comma 1 (1/c).
(1/c) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28
maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio
1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174).
3.
1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo per il triennio
1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai
fondi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (2),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione
del fondo è determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000
milioni per gli anni 1992 e 1993 (2/a).
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i
finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.
2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai
fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito
della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate,
in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e
metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare
natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate,
anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre
l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei
progetti medesimi (2/b).
(2) Riportato alla voce Finanza locale.
(2/a) L'art. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123),
convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz.
Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha disposto il rifinanziamento del Fondo, per il
triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire
40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. L'art. 1, comma 2, della legge
di conversione sopracitata ha disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, non
convertito in legge. L'art. 12, L. 28 agosto 1997, n. 285, riportata al n. XIX,
ha disposto il rifinanziamento del Fondo previsto dal presente articolo. (2/b)
Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio
1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio 1994, n.
465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174).
4.
1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni
delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della
delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (3). A tal
fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993.
2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il
coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della
giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (3), sulla base dei seguenti criteri:
a) sperimentalità e concentrazione;
b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;
c) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti
locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento
dell'obbligo scolastico;
d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;
e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi
della prevenzione del disagio minorile;
f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo
loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante
l'utilizzazione di nuove professionalità;
g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i
progetti alla commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che può proporre
adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli
articoli 1 e 2.
4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna
proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti
(4).
(3)
Riportato alla voce Ordinamento giudiziario.
(4) L'art. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123),
convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz.
Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha autorizzato la spesa di lire 8 miliardi per
l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 per il
finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.
5.
1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane nonché agli
enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative
di solidarietà sociale possono essere dati in uso, con convenzione che ne fissa
la durata, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al
demanio o al patrimonio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 1.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione,
restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei
vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1,
commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390 (5).
(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
6.
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i
loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti,
alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro
proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di cui all'articolo 1.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata,
stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di
risoluzione del rapporto e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare
modificazioni o addizioni al bene (6).
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36 (Gazz.
Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, nella parte in cui estende la disciplina prevista
dallo stesso articolo alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
7. 1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a
lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti "Interventi a favore
dei minori" e "Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni
meridionali a favore dei minori".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |