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Commissione parlamentare per
l'infanzia
D.P.R. 5 ottobre 1998, n. 369 (1)
Regolamento
recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della L. 23
dicembre 1997, n. 451
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1998, n. 250. (2) Riportata al
n. XXI.(2)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1997,
n. 451, concernente istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, ed in particolare l'articolo 4,
comma 1; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la
promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1998, che ha
istituito la commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento
sessuale dei minori; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 18 maggio 1998; Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 12 giugno e del 6 agosto 1998; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
solidarietà sociale;
Emana il seguente regolamento:
1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
1. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (2), presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presieduto dal
Ministro per la solidarietà sociale, è composto da: a) due rappresentanti per
ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Dipartimento per gli affari
sociali; 2) Ministero della pubblica istruzione; 3) Ministero della
sanità; b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
1) Dipartimento per le pari opportunità; 2) Ministero degli affari
esteri; 3) Ministero dell'interno; 4) Ministero di grazia e giustizia;
5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 6) Ministero dei
lavori pubblici; 7) Ministero dell'ambiente; 8) Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; 9) Ministero per le politiche
agricole; c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); e)
sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; f) quattro rappresentanti
indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia; g) un rappresentante
dell'Unione province italiane; h) un rappresentante dell'Unione nazionale
delle comunità montane; i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;
l) un rappresentante della Società italiana di pediatria; m) un
rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
n) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni; o) un
rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali
(SUNAS); p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti
sociali; q) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi; r)
un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i
minori; s) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; t)
un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti; u) un
rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali; v)
rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che
operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto; z)
esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad
un massimo di otto; aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione
ed analisi ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 3.
2. Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria
dell'Osservatorio. 3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica
amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti
generali dello Stato, livello C. I relativi oneri sono posti a carico dell'unità
previsionale di base" 12.1.1.0 Funzionamento" dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capitolo 2940. (2) Riportata al n.
XXI.
2. Compiti e funzioni dell'Osservatorio.
1. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d'azione per
l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla
sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il
30 settembre 1990, articolato in interventi a favore dei soggetti in età
evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva
con legge 27 maggio 1991, n. 176 (3). 2. Ai fini della elaborazione del
piano nazionale d'azione le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e
gli enti locali si coordinano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata
legge n. 451 del 1997 (4), con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni
misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le
azioni previste dal medesimo piano nazionale. 3. Al fine di rafforzare, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997 (4), la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari
esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di
interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando
anche le risorse finanziarie destinate allo scopo. 4. Il Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la commissione parlamentare per l'infanzia ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 451 del 1997 (4), propone
l'adozione del piano nazionale d'azione al Consiglio dei Ministri. 5. In
attuazione dell'articolo 2, commi 5 e 6, e dell'articolo 3, comma 2, lettera d),
della legge n. 451 del 1997 (4), l'Osservatorio predispone, avvalendosi del
Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del
rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York. (3)
Riportata al n. XVI. (4) Riportata al n. XXI.
3. Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza.
1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza, di seguito denominato Centro di documentazione e analisi, svolge
i compiti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997
(4), sulla base di un programma e di priorità definiti annualmente
dall'Osservatorio. 2. Il Centro di documentazione e analisi garantisce ogni
opportuno raccordo scientifico con il Centro internazionale di studi e ricerche
per l'assistenza all'infanzia dell'Unicef, nonché con altri organismi europei ed
internazionali. 4) Riportata al n. XXI.
4. Rapporti con le regioni.
1. Al fine di garantire all'Osservatorio nazionale un costante, regolare ed
omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni dell'infanzia e
l'adolescenza, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (5),
determina le modalità di coordinamento tra le regioni ed il Centro nazionale di
documentazione e analisi di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4, commi
3 e 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (4). (4) Riportata al n.
XXI. (5) Riportato alla voce Regioni.
5. Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza. 1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui
all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997 (4), definisce un
programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in
occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo 1, comma 6, della
citata legge n. 451 del 1997 (4). (4) Riportata al n. XXI.
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