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Commissione
parlamentare per l'infanzia
Legge 4 maggio 1983, n. 184
(1)
Diritto del minore ad una famiglia (2) (1/circ)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff.
17 maggio 1983, n. 133, S.O.
(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 21 febbraio 1996, n.
42; Circ. 1 aprile 1999, n. 77;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 27 gennaio 2000, n. 25;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 15 luglio 1999, n. 4/99.
TITOLO
I
Princìpi generali (3)
1.
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'àmbito della propria
famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà
genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore
alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti
interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze,
sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al
fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito
della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione
dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività
delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed
aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in
affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni
con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela
dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al
presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e
all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'àmbito di una
famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua,
di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non
in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento (4).
(3) Rubrica così sostituita dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO
I-bis
Dell'affidamento del minore (5)
2.
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante
gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in
grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è
consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in
mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni
l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza
porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante
inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da
rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'àmbito delle proprie competenze e sulla base di criteri
stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei
servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo
familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi
(6).
(5) Intitolazione aggiunta dall'art. 2, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 28 marzo 2001, n. 149.
3. 1. I
legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato,
secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino
a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali
l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del
minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del
tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività
a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza
pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità
di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al
giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio (7).
(7) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 28 marzo 2001, n. 149.
4.
1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero
dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il
giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede
il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio
dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i
genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti
con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale
sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore
durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo
di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può
superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i
minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo
ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al
minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale
interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede,
se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un
istituto di assistenza pubblico o privato (8).
(8) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 28 marzo 2001, n. 149.
5.
1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo
mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330
e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i
poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con
la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere
sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di
adottabilità relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'àmbito delle proprie competenze, su disposizione
del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno
educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il
rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi
anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e
dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso
di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso
un istituto di assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze
e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della
famiglia affidataria (9).
(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO
II
Dell'adozione
Capo I - Disposizioni generali
6. 1.
L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i
coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni
separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e
mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di
quarantacinque anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi
realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e
continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il
tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza,
avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per
i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia
superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando
essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età
minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore
già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e
costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un
fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la
disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap
accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'àmbito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche
mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino
all'età di diciotto anni degli adottati (10).
(10) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 28 marzo 2001, n. 149. La Corte
costituzionale, con sentenza 18 marzo-1° aprile 1992, n. 148 (Gazz. Uff. 8
aprile 1992, n. 15 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non consentiva
l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, nel caso in cui per
uno di essi l'età degli adottanti superasse di più di quarant'anni l'età
dell'adottando e dalla separazione fosse derivato ai minori un danno grave per
il venir meno della comunanza di vita e di educazione; con sentenza 18-24 luglio
1996, n. 303 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella
parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando
esclusivamente l'interesse del minore, nel caso in cui l'età di uno dei coniugi
adottanti superasse di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo
la differenza di età compresa in quella di solito intercorsa tra genitori e
figli, se dalla mancata adozione fosse derivato un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore; con sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n. 349 (Gazz.
Uff. 14 ottobre 1998, n. 41 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che
il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del
minore, nel caso in cui l'età di uno dei coniugi adottanti non superasse di
almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età
compresa in quella di solito intercorsa tra genitori e figli, se dalla mancata
adozione fosse derivato un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;
con sentenza 5-9 luglio 1999, n. 283 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie
speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre
l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, nel caso in cui
l'età dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni l'età
dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di
solito intercorsa tra genitori e figli, se dalla mancata adozione fosse derivato
un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
7. 1.
L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità
ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato
se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato
anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il
consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;
se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua
capacità di discernimento (11).
(11) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 28 marzo 2001, n. 149.
Capo II
- Della dichiarazione di adottabilità (12)
8. 1. Sono
dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto
nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono
perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a
causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di
cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza
pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento
familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1
rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale
rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con
l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al
comma 2 dell'articolo 10 (13).
(12) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, ha disposto che in via transitoria e
fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei
procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal
presente capo, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione
continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto.
(13) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 28 marzo 2001, n. 149.
9. 1.
Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono
di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio,
gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in
cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare
devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori
collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi,
della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede
al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori
segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano
in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che
trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei
mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o
privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in
ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente
nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un
periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione
della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari
o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere
effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il
quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul
figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura
di adottabilità (14).
(14) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 28 marzo 2001, n. 149.
10. 1. Il
presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto
il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un
procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone
immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di
pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e
di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di
verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in
mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con
il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li
invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di
ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal
difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale,
possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre
copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo
ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi
il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare,
la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione
dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono
essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i
provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in
camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le
parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I
provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai
genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice
civile (15).
(15) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 28 marzo 2001, n. 149.
11. Quando
dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori
del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano
rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a
dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai
sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide
nell'esclusivo interesse del minore (16).
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano
riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata
giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori
accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di
adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da
parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per
provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale
per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia
assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro
modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è
rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del
genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma
precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere
ulteriore sospensione per altri due mesi.Ove il tribunale sospenda o rinvii la
procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un
tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi
chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se
trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si
provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di
adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i
presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono
avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il
riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale
di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la
pronuncia di adozione divenuta definitiva (2/cost).
(16) Comma così modificato dall'art. 11, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz.
Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
12. Quando
attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti
entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto
rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente
del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione,
entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del
tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al
tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale
per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce
con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore,
stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere
affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la
famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero
di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è
tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti
temporanei ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 (17) (2/cost).
(17) Comma così modificato dall'art. 12, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz.
Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
13. Nel
caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino
irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il
domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi
degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche
tramite gli organi di pubblica sicurezza (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz.
Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
14. 1. Il
tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di
adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze
emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile
nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza
motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché
adottino le iniziative opportune (18).
(18) Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 28 marzo 2001, n. 149.
15. 1. A
conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo
stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni
quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono
presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere
della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad
ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute
per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal
tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il
pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza
pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è
collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il
tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore
speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di
proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17 (19).
(19) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 28 marzo 2001, n. 149.
16. 1. Il
tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per
lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al
curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (20).
(20) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 28 marzo 2001, n. 149.
17. 1.
Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre
impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta
giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero
ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di
consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici
giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero
e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione,
entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5
del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica
altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro
sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi (21).
(21) Articolo così sostituito dall'art. 16, L. 28 marzo 2001, n. 149.
18. 1. La
sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura
del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato
presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere
effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la
sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere
del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione
al cancelliere del tribunale per i minorenni (22).
(22) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 28 marzo 2001, n. 149.
19. Durante
lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.Il
tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il
raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.
21. 1. Lo
stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in
quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1,
successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza
del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato (23).
(23) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 28 marzo 2001, n. 149.
Capo III
- Dell'affidamento preadottivo
22. 1.
Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i
minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli
ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione
di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni
caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I
tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di
parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli
atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre
anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se
richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui
all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4,
ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati,
nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette
all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro
centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore,
la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei
richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le
indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.5.
Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le
coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura,
dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità
con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui
fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere
disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di
adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata
al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di
affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni,
annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo
18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali
e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente,
gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al
fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone
interventi di sostegno psicologico e sociale (24).
(24) Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 28 marzo 2001, n. 149.
23. 1.
L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o
su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la
vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà
di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla
revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con
decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al
presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività
di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza
di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca
dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (25).
(25) Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 28 marzo 2001, n. 149.
24. Il
pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale
relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla
comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.La
corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le
persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed
indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV
- Della dichiarazione di adozione
25. 1. Il
tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un
anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano
svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le
condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare
luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni
quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della
coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici,
debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato
di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza
motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge
deceduto, dalla data della morte.5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo
interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta
nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore,
qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai
coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il
tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile (26).
(26) Articolo così sostituito dall'art. 21, L. 28 marzo 2001, n. 149.
26. 1.
Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione,
entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti
alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico
ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite
le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza.
La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione,
che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo
per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di
procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve
essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente
trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello
stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A
questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente
dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del
tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della
sentenza (27).
(27) Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 28 marzo 2001, n. 149.
27. Per
effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli
adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei
(28).
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine,
salvi i divieti matrimoniali.
(28) Comma così modificato dall'art. 23, L. 28 marzo 2001, n. 149.
28. 1. Il
minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi
provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere
rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di
qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e
dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente
pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire
notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque
risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità
giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti
matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere
fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su
autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e
comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e
accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di
un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della
urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni
che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può
farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi
attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al
tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui
ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e
psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5
non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente.
Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto
l'accesso alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato
riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei
genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia
manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è
richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono
deceduti o divenuti irreperibili (29).
(29) Articolo così sostituito dall'art. 24, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO
III
Dell'adozione internazionale
Capo I - Dell'adozione di minori stranieri (30)
29. 1.
L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le
direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito
denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente
legge (31).
(30) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
(31) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
29-bis. 1.
Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte
dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente
all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i
minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso
dichiari la loro idoneità all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo
quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i
minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in
mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti,
trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione
di disponibilità ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche
avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli
enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in
difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo
39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i
predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria
degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni
che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione
internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze
di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei
minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni
altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni
della loro idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività
svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro
i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità
(32).
(32) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
30. 1. Il
tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis,
comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato,
dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due
mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero
l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della
procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla
comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per
favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della
documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e,
se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui
all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di
idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo
provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono
reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del
codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati
(33) (3/cost).
(33) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-5 febbraio 1998, n. 10
(Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.
31. 1. Gli
aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono
conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il
tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le
loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere
b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese
indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene
rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto
di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere
formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le
informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie
riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore
agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le
attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti
all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità
straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata
anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un
segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa,
qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione
ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata
informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni;
ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il
minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera
e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria,
l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei
minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i
genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e
alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo
avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno
del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli
adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse
non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del
periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi
della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione (34).
(34) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
32. 1. La
Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e
valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde
al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza
permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non
emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione
dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali
abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la
cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può
essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per
i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di
riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di
competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di
adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della
Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto
di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando (35).
(35) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
33. 1.
Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini
familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello
Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi
dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da
parenti entro il quarto grado.
2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori
stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione,
al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa
autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene
consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio
immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente
il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del
minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici,
calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18
della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere
oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente
Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore
all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano
l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello
Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente
autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente
in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni
opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la
situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del
minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34 (36).
(36) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
34. 1. Il
minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un
provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode,
dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in
affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una
corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli
enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono
gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono
al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le
eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (37).
(37) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
35. 1.
L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti
di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo
del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità
che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle
adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la
certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e
l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina
la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il
tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera
come affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione
al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto
affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova
famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia
che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per
i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello
stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di
affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve
sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto
gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere
sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della
valutazione dello psicologo nominato dal tribunale (38).
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni
del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento
dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere
ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti
previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di
idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui
all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le
autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario
al suo interesse (39).
(38) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(39) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
36. 1.
L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato
la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi
bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla
presente legge.2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un
Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono
essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso
dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione
dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo
30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della
Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha
emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data
comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39,
comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a
istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver
soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento
del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione
(40).
(40) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
37. 1.
Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può
comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i
minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute
dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli
articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite
sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e
sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni
vigenti in tema di adozione di minori italiani (41).
(41) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
37-bis. 1.
Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si
applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di
provvedimenti necessari in caso di urgenza (42).
(42) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
38. 1. Ai
fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella
persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una
sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con
regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale
dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza
in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei
componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche (43).
(43) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
39. 1. La
Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri
Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione
delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione
internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta
del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni,
revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o
violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte
dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione
internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul
territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione
internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel
campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato
o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione,
come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti
diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera
l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione,
su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la
Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli
incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti
autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la
programmazione degli interventi attuativi dei princìpi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la
trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni
internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla
stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa
(44).
(44) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
39-bis. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito
delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti
previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel
territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati
di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti
autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli
organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un
servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della
presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui
all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e
disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princìpi di cui
alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per
l'adozione internazionale (45).
(45) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
39-ter. 1.
Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera
c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel
campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e
psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di
sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in
una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per
operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed
una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle
persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo
ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in
collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del
principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza
dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale (46).
(46) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
39-quater.
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori
adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a
fruire dei seguenti benefìci:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei
anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e
dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione (47).
(47) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli
articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata
al n. XXV.
Capo II
- Dell'espatrio di minori a scopo di adozione
40. I
residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un
cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano
competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo
ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano
le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i
compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si
applicano le disposizioni della presente legge (48).
(48) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
41. Il
console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio
di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei
coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con
l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta
al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria
competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore
abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di
cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte
dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato (49).
(49) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
42.
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di
un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non
può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore
pronunciato da autorità straniera.
43. Le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 si applicano anche ai
cittadini italiani residenti all'estero (50).
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età
che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel
suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il
tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo
domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
(50) Comma così modificato dall'art. 33, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO
IV
Dell'adozione in casi particolari
Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
44. 1. I
minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e
di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di
figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è
persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a
seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve
superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare
(51).
(51) Articolo così sostituito dall'art. 25, L. 28 marzo 2001, n. 149. In
precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n.
44 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), aveva dichiarato
l'illegittimità dell'art. 44, quinto comma, nella parte in cui, limitatamente al
disposto della lettera b) del primo comma, non consentiva al giudice competente
di ridurre, in presenza di validi motivi per la realizzazione dell'unità
familiare, l'intervallo di età a diciotto anni.
45. 1. Nel
procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il
consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo
anno di età.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;
se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua
capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione
deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44,
comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando
in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio
consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di
minorazione (52).
(52) Articolo così sostituito dall'art. 26, L. 28 marzo 2001, n. 149. In
precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (Gazz.
Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 45, secondo comma, nella parte in cui è previsto il
consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.
46. Per
l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la
potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può
pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o
irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
47. 1.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia.
Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono
revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al
compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante (53).
(53) Articolo così sostituito dall'art. 27, L. 28 marzo 2001, n. 149.
48. Se il
minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà
sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età
dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto
legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed
educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo
fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
49. 1.
L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al
giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice
civile.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un
inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice
tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni (54).
(54) Articolo così sostituito dall'art. 28, L. 28 marzo 2001, n. 149.
50. Se
cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della potestà, il
tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o
del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti
opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
51. La
revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato
alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si
sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della
libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può
essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e
indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la
sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della
persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il
tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
52. Quando
i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di
lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del
pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e
indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento pronuncia sentenza (55).
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della
persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se
ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il
tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
(55) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 marzo 2001, n. 149.
53. La
revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza
della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
54. Gli
effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla
successione dell'adottante.
55. Si
applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299,
300 e 304 del codice civile.
Capo II
- Delle forme dell'adozione in casi particolari.
56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e
del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente
al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato (56).
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona
munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la
competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della
sezione per i minorenni della corte di appello (10/cost).
(56) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (Gazz.
Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 56, secondo comma, nella parte in cui è previsto il
consenso anziché l'audizione del legale rappresentante il minore.
(10/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 401 (Gazz.
Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56, quarto comma, in relazione all'art. 313 del codice civile,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione.
57. Il
tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando,
dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di
lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli
adottanti (57);
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità
dell'adottante e del minore.
(57) Lettera così sostituita dall'art. 29, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO V
Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
58.
............................................................................................................................(58).
(58) Sostituisce l'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile.
59.
............................................................................................................................
(59).
(59) Sostituisce l'intitolazione del Capo I del titolo VIII del libro I del
codice civile.
60. Le disposizioni di cui
al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle
persone minori di età.
61.
............................................................................................................................(60).
(60) Sostituisce l'art. 299 del codice civile.
62.
............................................................................................................................
(61).
(61) Sostituisce l'art. 307 del codice civile.
63.
............................................................................................................................
(62).
(62) Sostituisce l'intitolazione del Capo II del titolo VIII del titolo I del
codice civile.
64.
............................................................................................................................
(63).
(63) Sostituisce l'art. 312 del codice civile.
65.
............................................................................................................................(64).
(64) Sostituisce l'art. 313 del codice civile.
66.
............................................................................................................................
(65).
(65) Sostituisce i primi due commi dell'art. 314 del codice civile.
67. Sono abrogati: il
secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
TITOLO
VI
Norme finali, penali e transitorie
68.
............................................................................................................................
(66).
(66) Sostituisce il primo comma dell'art. 38, disp. att. del codice civile.
69. In
aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del
codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti
emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente
legge.
70. 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un
pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono
puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio
di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o
con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. 2. I rappresentanti degli
istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere
semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono
informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
500.000 a lire 5.000.000 (67).
(67) Articolo così sostituito dall'art. 34, L. 28 marzo 2001, n. 149.
71.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a
terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia
definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni (68) (11/cost).
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è
affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia,
la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della
relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso del
tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il
minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare (11/cost).
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico
servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad
istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61,
numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a
coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono
minori in illecito affidamento con carattere di definitività.
La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi
e l'incapacità all'ufficio tutelare (11/cost).
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui
al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire
500.000 a lire 5.000.000 (69).
(68) Comma così sostituito dall'art. 35, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz.
Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71,
primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.
(69) Comma così sostituito dall'art. 35, L. 28 marzo 2001, n. 149.
72.
Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle
disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di
età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri
minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna
comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
72-bis. 1.
Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori
stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione
fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei
milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o
di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per
l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni,
organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti
con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo (70).
(70) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
73.
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata
pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio
legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
da lire 200.000 a lire 2.000.000 (71).
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali
notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del
tribunale per i minorenni.
(71) Comma così sostituito dall'art. 36, L. 28 marzo 2001, n. 149.
74. Gli
ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per
i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto
riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non
riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune
indagini per accertare la veridicità del riconoscimento (11/cost).
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi
dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche
d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice
civile (11/cost).
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz.
Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71,
primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz.
Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71,
primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.
75.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle
procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata
dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché
l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11
agosto 1973, n. 533.
76. Alle
procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al
momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data medesima (72).
(72) La Corte costituzionale, con sentenza 1° luglio 1986, n. 199 (Gazz. Uff. 25
luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 76 nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art.
37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di
abbandono in Italia.
77. Gli
articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già
pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i
divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
78...............................................................................................................................
(73).
(73) Sostituisce il quarto comma dell'art. 87 del codice civile.
79. Entro
tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino
forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i
minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi
dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti
della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291
del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del
relativo provvedimento (74).
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo
57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in
considerazione della loro capacità di discernimento, anche i minori di età
inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono
prestare il consenso (75).
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato,
deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni
quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario
l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su
ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori
dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide
il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene
luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto
del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione
può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
(74) La Corte costituzionale con sentenza 1° luglio 1986, n. 198 (Gazz. Uff. 25
luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 79, primo comma, nella parte in cui, nella ipotesi di
coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda
di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare
l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del
codice civile, precedentemente in vigore. La stessa Corte, con sentenza 10-18
febbraio 1988, n. 183 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 79, primo comma, nella parte in cui non
consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei
minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti
e adottato superi i 40 anni.
(75) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 marzo 2001, n. 149.
80. 1. Il
giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può
disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al
minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di
cui al comma 1. 3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefìci in
tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per
malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici. 4. Le
regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone
e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale
affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche (76).
(76) Articolo così sostituito dall'art. 38, L. 28 marzo 2001, n. 149.
81...............................................................................................................................
(77).
(77) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile.
82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla
presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte
di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici
uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei
provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue
lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo
1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno
finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.. |