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Commissione parlamentare per l'infanzia L. 4 aprile 2001, n. 154 (1). 1. Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. 1. ............................................................................................................................................................................... (2). 2. ............................................................................................................................................................................... (3). 2. Ordini di protezione contro gli abusi familiari. 3. Disposizioni processuali. 4. Trattazione nel periodo feriale dei magistrati. 1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,". 5. Pericolo determinato da altri familiari. 1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole. 6. Sanzione penale. 1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale. 7. Disposizioni fiscali. 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 8. Àmbito di applicazione. 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge
non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha
proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione
personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione
dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di
procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1º
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le
disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del
codice di procedura civile e nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti
aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile. |