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Ratifica della convenzione dell'Aja sui minori
Traduzione non ufficiale
Gli Stati
membri del Consiglio d'Europa, firmatari della
presente Convenzione, Riconoscendo che negli Stati
membri del Consiglio d'Europa la considerazione
dell'interesse del minore è di importanza decisiva
in materia di provvedimenti concernenti il suo
affidamento;
Articolo 1
Ai fini della
presente Convenzione, si intende per:
TITOLO I
1.
Ciascuno Stato contraente designerà una autorità
centrale che eserciterà le funzioni previste nella
presente Convenzione.
Articolo 3
1. Le autorità
centrali degli Stati contraenti devono cooperare
tra loro e promuovere un concerto tra le autorità
competenti e i loro rispettivi paesi. Esse debbono
agire con ogni diligenza necessaria.
Articolo 4
1. Chiunque
abbia ottenuto in uno Stato contraente un
provvedimento relativo all'affidamento di un
minore e desideri ottenere in un altro Stato
contraente il riconoscimento o l'esecuzione di
tale provvedimento può rivolgersi, a tale scopo,
mediante ricorso, all'autorità centrale di ogni
Stato contraente.
Articolo 5
1. L'autorità
centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera
perchè venga adottata nel più breve termine ogni
disposizione che esso ritiene idonea,
rivolgendosi, se del caso, alle autorità
competenti, per:
Articolo 6
1. Salvo
accordi particolari conclusi tra le autorità
centrali interessate e salvo le disposizioni del
paragrafo 3 del presente articolo:
TITOLO II
I provvedimenti relativi
all'affidamento pronunciati in uno Stato
contraente sono riconosciuti e, quando siano
esecutivi nello Stato d'origine, ricevono
esecuzione in ogni altro Stato contraente.
Articolo 8
1. In caso di
trasferimento illegittimo, l'autorità centrale
dello Stato richiesto farà procedere
immediatamente alla restituzione del minore:
Articolo 9
1. Nei casi di
trasferimento illegittimo diversi da quelli
previsti all'articolo 8 e se si è fatto ricorso ad
una autorità centrale entro il termine di sei mesi
a partire dal trasferimento, il riconoscimento e
l'esecuzione non possono essere rifiutati se non
quando:
Articolo 10
1. Nei casi
diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il
riconoscimento e l'esecuzione possono essere
rifiutati non soltanto per i motivi previsti
dall'articolo 9, ma anche per uno dei motivi
seguenti:
Articolo 11
1. I
provvedimenti sul diritto di visita e le
disposizioni dei provvedimenti relativi
all'affidamento vertenti sul diritto di visita
sono riconosciuti e posti ad esecuzione alle
stesse condizioni previste per gli altri
provvedimenti relativi all'affidamento.
Articolo 12
Qualora alla
data in cui il minore è trasferito oltre una
frontiera internazionale non esista un
provvedimento esecutivo in ordine al suo
affidamento, pronunciato in uno Stato contraente,
le disposizioni della presente Convenzione si
applicano ad ogni successivo provvedimento
riguardante l'affidamento del minore che riconosca
l'illiceità del trasferimento ed emesso in uno
Stato contraente a richiesta di ogni persona
interessata.
TITOLO III
1. La domanda di riconoscimento
o di esecuzione in un altro Stato contraente di un
provvedimento relativo all'affidamento deve essere
accompagnata:
Articolo 14
Ogni Stato
contraente applica al riconoscimento
edall'esecuzione di un provvedimento relativo
all'affidamento una procedura semplice e rapida. A
tal fine fa in modo che la domanda di "exequatur"
possa essere proposta su semplice ricorso.
Articolo 15
1. Prima di
decidere sull'applicazione del paragrafo 1. b)
dell'articolo 10, l'autorità che dipende dallo
Stato richiesto:
Articolo 16
Ai fini della
presente Convenzione, nessuna legalizzazione o
formalità analoga può essere richiesta.
TITOLO
IV
Articolo 17
1. Ogni Stato
contraente può formulare la riserva in base alla
quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in
uno soltanto di detti articoli, il riconoscimento
e l'esecuzione di provvedimenti relativi
all'affidamento potranno essere rifiutati per
motivi, tra quelli previsti dall'articolo 10, che
saranno indicati nella riserva.
Articolo 18
Ogni Stato
contraente può formulare la riserva in base alla
quale non è vincolato alle disposizioni
dell'articolo 12. Le disposizioni della presente
Convenzione non si applicano ai provvedimenti di
cui all'articolo 12 che sono stati pronunciati in
uno Stato contraente che ha fatto tale
riserva.
TITOLO V
Articolo 19
La presente
Convenzione non impedisce che un altro strumento
internazionale vincolante lo Stato d'origine e lo
Stato richiesto o il diritto non convenzionale
dello Stato richiesto siano invocati per ottenere
il riconoscimento o l'esecuzione di un
provvedimento.
Articolo 20
1. La presente
Convenzione non pregiudica gli impegni che uno
Stato contraente può avere nei confronti di uno
Stato non contraente in virtù di uno strumento
internazionale avente per oggetto materie regolate
dalla presente Convenzione.
TITOLO VI
Articolo 21
La presente
Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri
del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica,
accettazione od approvazione. Gli strumenti di
ratifica, di accettazione od approvazione saranno
depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
Articolo 22
1. La presente
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dalla data in cui tre Stati membri del
Consiglio d'Europa avranno espresso il loro
consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in
conformità alle disposizioni dell'articolo
21.
Articolo 23
1. Dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione, il
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà
invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad
aderire alla presente Convenzione, mediante
decisione presa con la maggioranza prevista
dall'articolo 20. d) dello Statuto ed alla
unanimità dei rappresentanti degli Stati
contraenti che hanno il diritto di partecipare al
Comitato.
Articolo 24
1. Ogni Stato
può, all'atto della firma od al momento del
deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione,
designare il o i territori ai quali si applicherà
la presente Convenzione.
Articolo 25
1. Uno Stato
che comprende due o più unità territoriali nelle
quali si applicano ordinamenti giuridici diversi
in materia di affidamento dei minori e di
riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti
relativi all'affidamento può, al momento del
deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione,
dichiarare che la presente Convenzione si
applicherà a tutte queste unità territoriali,
ovvero ad una o più di esse.
Articolo 26
1. Nei
confronti di uno Stato che, in materia di
affidamento dei minori, abbia due o più
ordinamenti giuridici di applicazione
territoriale:
Articolo 27
1. Ogni Stato
può, al momento della firma od al momento del
deposito del proprio strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione,
dichiarare di avvalersi di una o più riserve che
figurano al paragrafo 3 dell'articolo 6,
all'articolo 17 ed all'articolo 18 della presente
Convenzione. Non è ammessa alcuna altra
riserva.
Articolo 28
Al termine del
terzo anno successivo alla data d'entrata in
vigore della presente Convenzione e, per sua
iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo
a tale data, il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, inviterà i rappresentanti delle autorità
centrali designate dagli Stati contraenti a
riunirsi al fine di studiare e facilitare il
funzionamento della Convezione.
Articolo 29
1. Ogni parte
può, in qualunque momento, denunciare la presente
Convenzione indirizzando una notificazione al
Segretario Generale del Consiglio
d'Europa.
Articolo 30
Il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli
Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che
abbia aderito alla presente Convenzione:
I - CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA
SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI
MINORI
Gli Stati firmatari della
presente Convenzione, Profondamente convinti che
l'interesse del minore sia di rilevanza
fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla
sua custodia; Desiderando proteggere il minore, a
livello internazionale, contro gli effetti nocivi
derivanti da un suo trasferimento o mancato
rientro illecito, e stabilire procedure tese ad
assicurare l'immediato rientro del minore nel
proprio Stato di residenza abituale, nonchè a
garantire la tutela del diritto di visita, Hanno
determinato di concludere a tale scopo una
Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti
regolamentazioni:
Capo I - Campo di applicazione della
Convenzione
Articolo Primo
La presente
Convenzione ha come fine:
Articolo 2 Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.
Articolo 3
Il
trasferimento o il mancato rientro di un minore è
ritenuto illecito:
Articolo 4
La Convenzione
si applica ad ogni minore che aveva la propria
residenza abituale in uno Stato contraente
immediatamente prima della violazione dei diritti
di affidamento o di visita.
Articolo 5
Ai sensi della
presente Convenzione:
Capo II - Autorità
Centrali
Articolo 6
Ciascuno Stato
contraente nomina un'Autorità Centrale, che sarà
incaricata di adempiere agli obblighi che le
vengono imposti dalla Convenzione Uno Stato
federale, uno Stato nel quale sono in vigore
molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato
che abbia assetti territoriali autonomi, hanno
facoltà di nominare più di una Autorità Centrale e
di specificare l'estensione territoriale dei
poteri di ciascuna di dette Autorità.
Articolo 7
Le autorità
centrali devono cooperare reciprocamente e
promuovere la cooperazione tra le Autorità
competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di
assicurare l'immediato rientro dei minori e
conseguire gli altri obiettivi della
Convenzione.
Capo III - Ritorno del
minore
Ogni
persona, istituzione od ente, che adduca che un
minore è stato trasferito o trattenuto in
violazione di un diritto di affidamento, può
rivolgersi sia all'Autorità centrale della
residenza abituale del minore, sia a quella di
ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere
assistenza per assicurare il ritorno del
minore.
Articolo 9
Se l'Autorità
centrale che riceve una domanda ai sensi
dell'Articolo 8, ha motivo di ritenere che il
minore si trova in un altro Stato contraente, essa
trasmette la domanda direttamente, ed
immediatamente, all'Autorità centrale di questo
Stato contraente e ne informa l'Autorità centrale
richiedente, o, se del caso, il
richiedente.
Articolo 10
L'Autorità
centrale dello Stato in cui si trova il minore
prenderà o farà prendere ogni adeguato
provvedimento per assicurare la sua riconsegna
volontaria.
Articolo 11
Le Autorità
giudiziarie o amministrative di ogni Stato
contraente devono procedere d'urgenza per quanto
riguarda il ritorno del minore.
Articolo 12
Qualora un
minore sia stato illecitamente trasferito o
trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia
trascorso un periodo inferiore ad un anno, a
decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno
del minore, fino alla presentazione dell'istanza
presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa
dello Stato contraente dove si trova il minore,
l'autorità adita ordina il suo ritorno
immediato.
Articolo 13
Nonostante le
disposizioni del precedente articolo, l'Autorità
giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto
non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore
qualora la persona, istituzione o ente che si
oppone al ritorno, dimostri:
Articolo 14
Nel
determinare se vi sia stato o meno un
trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai
sensi dell'Articolo 3, l'Autorità giudiziaria o
amministrativa dello Stato richiesto può tener
conto direttamente della legislazione e delle
decisioni giudiziarie o amministrative,
formalmente riconosciute o meno nello Stato di
residenza abituale del minore, senza ricorrere
alle procedure specifiche per la prova di detta
legislazione, o per il riconoscimento delle
decisioni giudiziali straniere che sarebbero
altrimenti applicabili.
Articolo 15
Le Autorità
giudiziarie o amministrative di uno Stato
contraente hanno facoltà, prima di decretare il
ritorno del minore, di domandare che il
richiedente produca una decisione o attestato
emesso dalle Autorità dello Stato di residenza
abituale del minore, comprovante che il
trasferimento o il mancato rientro era illecito ai
sensi dell'Articolo 3 della Convenzione, sempre
che tale decisione o attestato possa essere
ottenuto in quello Stato. Le Autorità centrali
degli Stati contraenti assistono il richiedente,
per quanto possibile, nell'ottenimento di detta
decisione o attestato.
Articolo 16
Dopo aver
ricevuto notizia di un trasferimento illecito di
un minore o del suo mancato ritorno ai sensi
dell'Articolo 3, le Autorità giudiziarie o
amministrative dello Stato contraente nel quale il
minore è stato trasferito o è trattenuto, non
potranno deliberare per quanto riguarda il merito
dei diritti di affidamento, fino a quando non sia
stabilito che le condizioni della presente
Convenzione, relativa al ritorno del minore sono
soddisfatte, a meno che non venga presentata una
istanza, in applicazione della presente
Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole
a seguito della ricezione della notizia.
Articolo 17
Il solo fatto
che una decisione relativa all'affidamento sia
stata presa o sia passibile di riconoscimento
dello Stato richiesto non può giustificare il
rifiuto di fare ritornare il minore, in forza
della presente Convenzione; tuttavia, le Autorità
giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto
possono prendere in considerazione le motivazioni
della decisione nell'applicare la
Convenzione.
Articolo 18
Le
disposizioni del presente capo non limitano il
potere dell'Autorità giudiziaria o amministrativa
di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi
momento.
Articolo 19 Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.
Articolo 20
Il ritorno del
minore, in conformità con le disposizioni
dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso
che non fosse consentito dai princìpi fondamentali
dello Stato richiesto relativi alla protezione dei
diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
Capo IV - Diritto di
visita
Una
domanda concernente l'organizzazione o la tutela
dell'esercizio effettivo del diritto di visita,
può essere inoltrata all'Autorità centrale di uno
Stato contraente con le stesse modalità di quelle
previste per la domanda di ritorno del
minore.
Capo V - Disposizioni
Generali
Nessuna cauzione o deposito, con
qualsiasi denominazione venga indicata, può essere
prescritta come garanzia del pagamento dei costi e
delle spese relative alle procedure giudiziarie ed
amministrative di cui alla presente
Convenzione.
Articolo 23
Nessuna
legalizzazione o analoga formalità, potrà essere
richiesta in base alla Convenzione.
Articolo 24
Ogni domanda,
comunicazione o altro documento inviato
all'Autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà
essere redatto in lingua originale ed accompagnato
da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una
delle lingue ufficiali dello Stato richiesto,
oppure, qualora ciò sia difficilmente
realizzabile, da una traduzione in francese o in
inglese.
Articolo 25
I cittadini di
uno Stato contraente, e le persone che risiedono
abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per
tutto quanto riguarda l'applicazione della
presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e
legale in ogni altro Stato contraente, alle
medesime condizioni che se fossero essi stessi
cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero
abitualmente.
Articolo 26
Ogni Autorità
centrale si farà carico delle proprie spese
relative alla applicazione della
Convenzione.
Articolo 27
Qualora sia
evidente che le condizioni prescritte dalla
Convenzione non siano osservate, o che la domanda
non ha fondamento, l'Autorità centrale non è
tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa
deve immediatamente notificare le sue motivazioni
al richiedente, o, se del caso, all'Autorità
centrale che ha trasmesso la domanda.
Articolo 28
Un'Autorità
centrale può esigere che la domanda sia
accompagnata da un'autorizzazione scritta che le
dia facoltà di agire per conto del richiedente, o
di nominare un rappresentante abilitato ad agire
per suo conto.
Articolo 29
La Convenzione
non pregiudica la facoltà per la persona,
l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata
violazione dei diritti di custodia o di visita, ai
sensi dell'Articolo 3 o dell'Articolo 21, di
rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie
o amministrative dello Stato contraente, in
applicazione o meno delle disposizioni della
Convenzione.
Articolo 30
Ogni domanda,
inoltrata all'Autorità centrale, o direttamente
alle Autorità giudiziarie o amministrative di uno
Stato contraente in applicazione della
Convenzione, nonchè ogni documento o informazione
allegata o fornita da un'Autorità centrale, sarà
ricevibile dai tribunali o dalle autorità
amministrative degli Stati contraenti.
Articolo 31
Nel caso di
uno Stato che dispone, in materia di custodia dei
minori, di due o più ordinamenti legislativi,
applicabili in unità territoriali diverse:
Articolo 32
Nel caso di
uno Stato il quale dispone, in materia di custodia
dei minori, di due o più ordinamenti legislativi
applicabili a diverse categorie di persone, ogni
riferimento alla legislazione di detto Stato deve
essere inteso come riferentesi all'ordinamento
legislativo specificato dalla legislazione di
questo Stato.
Articolo 33
Uno Stato nel
quale le diverse unità territoriali abbiano le
proprie regolamentazioni in materia di affidamento
dei minori, non è tenuto ad applicare la
Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento
legislativo sia unificato, non è tenuto ad
applicarla.
Articolo 34
Nelle materie
di sua competenza, la Convenzione prevale sulla
"Convenzione del 5 Ottobre 1961, relativa alla
competenza delle Autorità ed alla legislazione
applicabile in materia di protezione dei minori",
tra gli Stati Parti alle due Convenzioni. La
presente Convenzione non esclude peraltro che un
altro strumento internazionale in vigore tra lo
Stato di origine lo Stato richiesto, o che la
legislazione non convenzionale dello Stato
richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno
di un minore che è stato illecitamente trasferito
o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto
di visita.
Articolo 35
La Convenzione
avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti
solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati
ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata
in vigore nei predetti Stati.
Articolo 36
Nulla nella
presente Convenzione impedirà a due o più Stati
contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui
il ritorno del minore può essere soggetto, di
decidere di comune accordo di derogare a quelle
regolamentazioni della Convenzione suscettibili di
implicare tali restrizioni.
Capo VI - Clausole finali La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della Quattordicesima sessione. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 38
Ogni altro
Stato potrà aderire alla Convenzione.
Articolo 39
Ciascuno
Stato, al momento della firma, ratifica,
accettazione, approvazione o adesione, potrà
dichiarare che la Convenzione sarà estesa
all'insieme dei territori di cui la rappresentanza
a livello internazionale, o ad uno o più di essi.
Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui
la Convenzione entra in vigore nei confronti di
detto Stato. La predetta dichiarazione, nonchè
ogni successiva estensione, sarà notificata al
Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi
Bassi.
Articolo 40
Uno Stato
contraente che comprende due o più unità
territoriali, nelle quali sono in vigore
ordinamenti legislativi diversi per quanto
riguarda le materie che sono oggetto della
presente Convenzione, potrà, al momento della
firma, ratifica, accettazione, approvazione o
adesione, dichiarare che la presente Convenzione
si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o
solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni
tempo modificare detta dichiarazione formulando
una nuova dichiarazione.
Articolo 41
Se uno Stato
contraente ha un sistema governativo che prevede
che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi
siano ripartiti tra le Autorità centrali ed altre
Autorità di detto Stato, la firma, ratifica,
accettazione o approvazione della Convenzione, o
l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione
resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna
conseguenza per quanto riguarda la ripartizione
interna dei poteri in questo Stato.
Articolo 42
Ciascuno Stato
contraente potrà, non oltre il momento di
ratifica, accettazione, approvazione o di
adesione, oppure al momento di una dichiarazione
effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40,
esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di
cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna
altra riserva sarà ammessa.
Articolo 43
La Convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese
successivo al deposito del terzo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione di
cui agli articoli 37 e 38.
Articolo 44
La
Convenzione avrà una durata di cinque anni a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
conformemente con l'articolo 43, primo capoverso,
anche nei confronti degli Stati che l'avranno
ratificata, accettata o approvata successivamente
o che vi abbiano aderito.
Articolo 45
Il Ministero
degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi
notificherà agli Stati membri della Conferenza,
nonchè agli Stati che abbiano aderito,
conformemente con le disposizioni dell'articolo
38: |