Convenzione
sui diritti dell'infanzia
Approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991
n. 176, depositata presso
le Nazioni Unite il 5 settembre 1991
Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi
proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché
l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le
fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno
ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e
nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di
favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di
vita in una maggiore libertà;
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai
Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può
avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono
enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di ogni altra circostanza;
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha
diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari;
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della
società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i
suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione
e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo
ruolo nella collettività;
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo
armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente
familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;
In considerazione del fatto che occorre preparare
pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società,
ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di
tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;
Tenendo presente che la necessità di concedere una
protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione
di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre
1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici | in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in particolare
all'art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni
specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano
del benessere del fanciullo;
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione
dei Diritti dell'Uomo hil fanciullo, a causa della sua mancanza di
maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima
che dopo la nascitai;
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui
principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere
dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in
materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e
internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite
relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di
Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei
fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo
fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è
necessario prestare loro una particolare attenzione;
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle
tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e
lo sviluppo armonioso del fanciullo;
Riconoscendo l'importanza della cooperazione
internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei
fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per
fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni,
salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione
applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti
enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo
che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei
suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale,
etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro
incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché
il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei
suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente. 2. Gli Stati parti
si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei
doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno
la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i
provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il
funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la
responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia
conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare
nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il
numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un
adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i
provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per
attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi
di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del
caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il
diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della
famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi
locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del
fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo
sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati
all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente
Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha
un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati
parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e
lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento
della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una
cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi
genitori e a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano
attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli
obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali
applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non
fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il
diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa
la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così
come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli
elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati
parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la
sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non
sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le
autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che
questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del
fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in
taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o
trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione
debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo,
tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare
alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da
entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno
che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti
adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento,
l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia
la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o
di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro
membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo
dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione
di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del
fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione
di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per
la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati
parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da
un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato
parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà
considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli
Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda
non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda
e per i loro familiari. 2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha
diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari
con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente
agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati
parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di
abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio
paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato
solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai
fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico,
della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà
altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente
Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire
gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero. 2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi
bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su
ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del
suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà
in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni
procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato,
in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione
nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di
ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente
dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della
reputazione altrui; oppure b) alla
salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori
oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo
nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda
allo sviluppo delle sue capacità. 3. La
libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere
soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge,
necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica,
dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure
delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo
alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. 2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle
limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società
democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza
o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità
pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel
suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti
illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro
tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della
funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo
possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti
nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua
salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare
informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale
per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in
vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e
materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali,
nazionali e internazionali; c) incoraggiano
la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in
particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni
o appartenenti a un gruppo minoritario; e)
favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati
destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai
materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle
disposizioni degli artt. 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per
garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i
genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda
l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La
responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo
sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi
tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall'interesse preminente del fanciullo. 2.
Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella
presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati
ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che
incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di
istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere
del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano
ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui
genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli
istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i
requisiti necessari.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro
ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali,
di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento,
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato
all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o
tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo
affidamento. 2. Le suddette misure di
protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per
la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio
necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché
per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del
rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei
seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra;
esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di
intervento giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o
definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può
essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto
a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una
protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione
nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può
in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare,
della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di
necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia.
Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà
debitamente conto della necessità di una certa continuità
nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica,
religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano
l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la
considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l'adozione di un
fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali
verificano, in conformità con la legge e con le procedure
applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al
caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in
considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e
alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le
persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in
cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l'adozione all'estero può
essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le
cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere
affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere
allevato in maniera adeguata nel paese d'origine; c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il
fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a
quelle esistenti per le adozioni nazionali; d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in
caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non
diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne
sono responsabili; e) perseguono le
finalità del presente articolo stipulando accordi o intese
bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in
questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli
all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi
competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché
il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato,
oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle
procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa
beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie
per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti
della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali
relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti
Stati sono parti. 2. A tal fine, gli Stati
parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli
sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative o non governative competenti che
collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e
aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare
i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di
ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua
famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono
irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati
nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni
altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo
ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli
mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena
e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano
la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita
della comunità. 2. Gli Stati parti
riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di
cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle
risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli
handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali
ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del
fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali
egli è affidato. 3. In considerazione delle
particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in
conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni
qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie
dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale
aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano
effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure
sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle
attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera
atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro
sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale,
gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel
settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico,
psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la
divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e
i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati,
in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie
capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali
settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo
24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore
di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di
servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che
nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del
summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato
provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini
lattanti e i fanciulli; b) assicurare a
tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie,
con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie
primarie; c) lottare contro la malattia e
la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie,
in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua
potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento
dell'ambiente naturale; d) garantire alle
madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in
particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla
salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento
al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta
loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai
genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione
familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace
atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute
dei minori. 4. Gli Stati parti si impegnano a
favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di
ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto
nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato
collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una
protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una
verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza
relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il
diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza
sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa
attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione
nazionale. 2. Le prestazioni, se necessarie,
dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della
situazione del minore e delle persone responsabili del suo
mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a
una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni
fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno
l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di
assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi
finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano
adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre
persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e
offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno,
in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e
l'alloggio. 4. Gli Stati parti adottano ogni
adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del
fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una
responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o
all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona
che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive
in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti
favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione
di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del
fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire
l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base
all'uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario
obbligatorio e gratuito per tutti; b)
incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento
secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e
accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la
gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione
finanziaria in caso di necessità; c)
garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni
mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l'informazione e
l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili
a ogni fanciullo; e) adottano misure per
promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione
del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia
applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in
quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione
internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di
contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e
facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai
metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del
fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della
personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro
potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo
il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei
principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi
genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel
quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà
diverse dalla sua; d) preparare il
fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi
etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o
dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà
delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni
didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del
presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in
tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo
Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche,
religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un
fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può
essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria religione o di far uso della
propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto
al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita
culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti
rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano
l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati
di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del
fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non
essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia
suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere
alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale
o sociale. 2. Gli Stati parti adottano misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire
l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione
delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali,
gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure
età minime di ammissione all'impiego; b)
prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle
condizioni d'impiego; c) prevedono pene o
altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del
presente articolo;
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura,
comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per
proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni
internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati
fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo
contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A
tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a
livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o
costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di
prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della
produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a
livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il
rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e
sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni
altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni
suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a
tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la
pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di
rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di
età inferiore a diciotto anni; b) nessun
fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono
essere effettuati in conformità con la legge, costituire un
provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve
possibile; c) ogni fanciullo privato di
libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla
dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle
esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo
privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga
preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed
egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per
mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze
eccezionali; d) i fanciulli privati di
libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza
giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un
Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e
una decisione sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far
rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro
applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si
estende ai fanciulli. 2. Gli Stati parti
adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le
persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino
direttamente alle ostilità. 3. Gli Stati
parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona
che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone
aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti
si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in
virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la
popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti
adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli
coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di
protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento
sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di
pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto
armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni
tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la
dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo
sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il
diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e
del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età
nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella
società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. 2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli
strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia
sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a
causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla
legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono
commesse; b) affinché ogni fanciullo
sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle
seguenti garanzie:
I | di essere ritenuto innocente fino
a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; II | di essere informato il prima possibile e direttamente,
oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti
legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di
un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la
preparazione e la presentazione della sua difesa; III | che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o
istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per
mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del
suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza
dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia
ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa
in particolare della sua età o della sua situazione; IV | di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi
colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e
di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo
discarico a condizioni di parità; V |
qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter
ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di
conseguenza dinnanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore
competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge; VI | di essere assistito gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua utilizzata; VII | che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte
le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere
l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di
istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati
o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar
modo:
a) di stabilire un'età minima al di
sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità
di commettere reato; b) di adottare
provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per
trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie
rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie
legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni
concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la
supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in
famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché
soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di
assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e
proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione
pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del
fanciullo che possano figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte;
oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente
conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con
mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli
Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base
alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del
Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta
moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore
oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli
Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale,
secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici. 3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su
una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte
può designare un candidato tra i suoi cittadini. 4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro
mesi prima della data di ogni elezione il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli
Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi.
Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei
candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti
che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla
presente Convenzione. 5. Le elezioni avranno
luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal
Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà
rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al
Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché
la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro
anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il
mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla
fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno
estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la
prima elezione. 7. In caso di decesso o di
dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro
motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni
in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua
candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire
il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato
corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. 9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni. 10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede
della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo
appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di
regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se
necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente
Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale. 11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui
quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni
in base alla presente Convenzione. 12. I
membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione
ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti
prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle
condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al
Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato
per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e
sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla
data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati
parti interessati; b) in seguito, ogni
cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del
presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le
difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi
previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere
informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione
dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame. 3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto
iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che
sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b) del
paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di base in
precedenza fornite. 4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione
complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea
generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle
attività del Comitato. 6. Gli Stati parti
fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei
loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della
Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore
oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle
Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame
dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione
che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare
le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per
l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà
appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della
Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a
sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori
che rientrano nell'ambito delle loro attività; b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle
Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per
l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli
Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di
assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso,
accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato
concernenti tale richiesta o indicazione; c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di
chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del
Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del
fanciullo; d) il Comitato può fare
suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni
ricevute in applicazione degli artt. 44 e 45 della presente
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono
trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea
Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di
ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il
Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del
ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente
Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore
il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato
del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e
depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la
proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far
sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine
dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro
mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo
degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il
Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da
una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è
sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale. 2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere
stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e
accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha
valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli
altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della
presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi
accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle
riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della
ratifica o dell'adesione. 2. Non sono
autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della
presente Convenzione. 3. Le riserve possono
essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal
senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà
quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è
ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente
Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in
lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno
ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
APPROFONDIMENTO
La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia
è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York
il 20 novembre del 1989; in coincidenza col duplice anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1789 ) e della
Dichiarazione dei Diritti del Bambino (1959). E' certamente il più importante tra gli strumenti per la tutela
dei diritti dei bambini, anche se non il primo. Infatti nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della Lega delle
Nazioni approvò la Dichiarazione dei Diritti del Bambino (Dichiarazione
di Ginevra ) e nel 1959 la Dichiarazione sui Diritti del Bambino.
Ma è solo con la Convenzione del 1989 che si ottiene
una completa protezione dell'infanzia. Questa
Convenzione, infatti, non si limita ad una dichiarazione di principi
generali, ma, se ratificata, rappresenta un vincolo giuridico per gli
Stati contraenti, che dovranno uniformare le norme di diritto interno a
quelle della Convenzione rendendo effettivi i diritti in essa
proclamati. La Convenzione è stata a tutt'oggi ratificata da 190
paesi (tra i quali l'Italia) ma non negli Stati Uniti e in Somalia. |